Gli autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione dei veicoli, secondo le nuove norme del Codice della strada sono denominati ”autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale”.  Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.

Un ringraziamento va a Cavaliere Soccorso Stradale, per le informazioni che ci ha fornito. Per ulteriori approfondimenti, visitate il sito soccorsostradale24.it

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Codice della strada, le norme di comportamento

Il servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159 del codice può essere affidato in concessione biennale rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che dispongano di almeno uno dei veicoli con le caratteristiche tecniche definite all’articolo 12 e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
  2. b) età non inferiore ad anni 21;
  3. c) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  4. d) non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per reati non colposi, che siano sanzionati con la pena della reclusione non inferiore a due anni;
  5. e) non aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per reati commessi nell’esercizio di attività di autoriparazione;
  6. f) non essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per interdizione o inabilitazione;
  7. g) essere forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2043 del Codice Civile per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma 2.

Codice della strada, concessioni per la rimozione

Ricordiamo che alla concessione provvede l’ente proprietario della strada e che essa deve contenere la indicazione del numero dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di omologazione, il tempo di validità della concessione e le tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli

L’attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall’articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche:

  1. a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai tipi di ruota indicati dal richiedente l’omologazione del prototipo;
  2. b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio;
  3. c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;
  4. d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, né il pneumatico;
  5. e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;
  6. f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
  7. g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a “numeratore rotante” con almeno quattro numeri;
  8. h) non superare il peso complessivo di 30 kg;
  9. i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.

I prototipi dell’attrezzo a chiave sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici-Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell’omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l’indicazione dell’organo di polizia che ne dispone l’impiego. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell’articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell’articolo 215 del codice e dell’articolo 398. È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

Di Mauro